Normativa di riferimento
Art. 16, c. 1, 2, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
PIANTA ORGANICA
| QUALIFICA FUNZIONALE | DOTAZIONE ORGANICA | POSTI OCCUPATI | POSTI VACANTI |
|
Direttore |
1 | 1 | = |
|
Area Amministrativi |
4 | 4 | = |
|
Totale |
5 | 5 | = |