Sulla G.U. n. 81 del 6 aprile 2013 è stato pubblicato il D.M. 34/08.02.2013 emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - che, in attuazione dell’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), regolamenta la costituzione delle Società Tra Professionisti.

Molteplici sono gli adempimenti che fanno capo ai Consigli Provinciali degli Ordini ed agli iscritti che intendano costituirsi in Società.

La Società tra Professionisti (da ora STP), scelta tra uno dei modelli previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, ha per oggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate esclusivamente dal sistema ordinistico. Quindi, soltanto le professioni “regolamentate” e per le quali insiste il relativo Ordine e/o Collegio, potranno costituire tale tipo di Società.

Coerentemente con quanto sopra, il legislatore ha imposto che le STP rientrino a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini, prevedendo una serie di oneri formali, mutuati dai rapporti che intercorrono normalmente tra professionista individuale e proprio Ordine di appartenenza.

A seguito di quanto sopra tutti gli Ordini e Collegi Professionali hanno dovuto provvedere ad istituire, con apposita delibera, l’Albo speciale delle STP che conterrà i seguenti riferimenti:

  • ragione o denominazione sociale, oggetto professionale unico o prevalente, numero e data iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, sede legale, nominativo del legale rappresentante, nomi dei Soci iscritti, nonché degli eventuali Soci iscritti presso Albi o elenchi di altre professioni (Soci professionisti, Soci per finalità di investimento), altre attività professionali comprese nell’oggetto, variazioni con permanenza dello storico, di status e di tutte le altre informazioni riportate.

 

pdf DOMANDA DI ISCRIZIONE S.T.P. NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI O DELL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI (1.22 MB)