La normativa prevede che per esenzione si intenda sospensione totale dell’attività professionale e quindi incompatibilità con la normale fruizione dell’offerta formativa; pertanto i crediti acquisiti durante un periodo di esenzione NON sono ritenuti validi ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nella riunione del 05 marzo 2026, ha però approvato la delibera n. 7/2026 che dispone che:




