Come già spiegato, dal 1° gennaio 2026 è diventata operativa la normativa che lega l’efficacia della copertura assicurativa al completamento di almeno il 70% dei crediti dell’ultimo triennio utile.
Occorre precisare che il 70% dei crediti rappresenta il requisito minimo richiesto dalle compagnie assicurative per valutare la continuità della polizza professionale a partire dal 2026 ma non esonera dall’obbligo formativo: per l’Ordine (e la normativa) è necessario completare i trienni al 100%!!!
A chiarimento normativo, la soglia del 70% è prevista dal Decreto Ministeriale n. 232 del 2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024, che attua l’art. 10 comma 6 della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli‐Bianco). Il decreto stabilisce che l’efficacia delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie è condizionata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile, riferito esclusivamente al triennio 2023‐2025. Questo significa che il 70% serve solo ai fini della copertura assicurativa nel 2026, e non riduce l’obbligo ECM nei confronti degli Ordini.
Chi risulta inadempiente può quindi incorrere in provvedimenti disciplinari che variano in base alla gravità e alla durata dell’inadempienza: dall’avvertimento alla censura, fino alla sospensione dall’albo e, nei casi più gravi, alla radiazione.
Ricordiamo inoltre che il mancato completamento dei crediti può anche influire sulla possibilità di partecipare a concorsi, incarichi o ruoli di responsabilità, che richiedono la prova dell’adempimento completo.
COSA FARE
Il triennio 2026/2028 è l’ultima occasione per recuperare i crediti mancanti dei trienni precedenti (2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022) e colmare i debiti formativi.
Questa possibilità ha una scadenza precisa: tutti i crediti mancanti (cosiddetti compensativi, cioè in misura superiore all’obbligo formativo) dovranno essere conseguiti entro il 31 dicembre 2028.