Oltre all'arresto in flagranza differita per aggressioni a danno degli operatori sanitari, si prevede anche la reclusione da uno a cinque anni e una multa fino a 10.000 euro in caso di danneggiamento, distruzione, dispersione o deterioramento di materiali destinati al servizio sanitario o socio‐sanitario.
(Da Quotidiano Sanità del 26.11.2024)
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2024 la Legge 171/2024 recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio‐sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
Il testo introduce la possibilità di arresto in flagranza differita per aggressioni a danno di operatori sanitari e servizi di sicurezza complementare, e si prevedono arresto e multe in caso di danneggiamenti. Ma vediamo cosa cambia nel dettaglio.
Il testo all’articolo 1 introduce il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio‐sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Più nel dettaglio il decreto‐legge introduce un nuovo comma nell’articolo 635 c.p., con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio‐sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583‐quater (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio‐sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose destinate al servizio sanitario o socio‐sanitario.
L’articolo 2 prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l’arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio‐sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. L’arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l’autore del reato, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto.
L’articolo 3 prevede che dall’attuazione delle disposizioni di cui al decreto‐legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Infine, l’articolo 4 dispone che il decreto‐legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.