(dal sito Enpam www.enpam.it)
Con i riscatti si possono far valere, ai fini della pensione, i periodi che non sono coperti da contribuzione......
Tutti i riscatti Enpam, ad eccezione dell’allineamento, garantiscono un aumento dell’anzianità contributiva e un incremento dell’assegno di pensione.
La domanda non è vincolante. Una volta ricevuta la proposta da parte degli uffici, l’eventuale accettazione va spedita entro 120 giorni. Trascorso il termine la proposta viene considerata decaduta.
I contributi volontari da riscatto, come quelli ordinari, sono interamente deducibili dalle tasse.
REQUISITI
Può chiedere il riscatto l’iscritto che:
• non ha compiuto l’età per la pensione al momento in cui presenta la domanda;
• ha maturato un’anzianità contributiva al fondo non inferiore a 10 anni;
• è in regola con il pagamento di altri riscatti in corso;
• non ha fatto domanda di pensione d’inabilità assoluta permanente;
• non ha rinunciato da meno di 2 anni allo stesso riscatto.
PERIODI RISCATTABILI
Il riscatto può essere totale o parziale, si può cioè scegliere di riscattare tutto il periodo previsto o solo una parte. Si possono riscattare:
• il corso legale del diploma di Laurea (non gli anni fuori corso): 6 anni per i medici chirurghi; 5 anni per gli odontoiatri laureati con il “Vecchio Ordinamento” (Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, numero 509) e 6 anni per gli odontoiatri laureati in base al Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, numero 270 (a partire dall’anno accademico 2009/2010);
• il corso di specializzazione frequentato entro il 31 dicembre 2006;
• il corso di formazione in medicina generale frequentato entro il 4 novembre 2010;
• il servizio militare o civile;
• il periodo precontributivo compreso tra l’iscrizione all’Albo professionale e il 1° gennaio 1990, per i medici chirurghi, oppure il 1° gennaio 1995, per i laureati in Odontoiatria;
• periodi precontributivi (in cui non risultano contributi versati dalle Asl, è un’eventualità molto rara);
• periodi di sospensione dell’attività convenzionata;
• periodi liquidati (periodi contributivi relativi a precedenti rapporti professionali svolti in regime di convenzione per i quali l’Enpam ha restituito i contributi).
COME PAGARE
Il pagamento va fatto tramite bollettino Pago PA.
Si può scegliere di pagare:
• in unica soluzione;
• in rate semestrali.
QUANDO PAGARE
Unica soluzione
Il pagamento va fatto tramite Pago PA il mese successivo a quello in cui l’accettazione è stata registrata.
Rate semestrali
Le scadenze sono: 30 giugno e 31 dicembre. I versamenti sono maggiorati dell’interesse legale in vigore al momento (tasso variabile).
In prossimità della scadenza riceverai un’email con il link per scaricare il bollettino Pago PA. Puoi pagare in qualsiasi istituto di credito o ufficio postale oppure con carta di credito Enpam.
Come scaricare i bollettini
Trovi i bollettini per fare il versamento nell’area riservata.
• Entra nell’area riservata;
• nel menu a sinistra vai su Avvisi pagamento.
Se hai problemi a entrare nell’area riservata puoi chiedere i duplicati dei bollettini alla Banca Popolare di Sondrio chiamando il numero verde 800.24.84.64.
CASI PARTICOLARI
1) Si possono fare dei versamenti in più rispetto alle rate previste dal proprio piano di ammortamento: è tutto spiegato sul sito Enpam nella sezione “come fare per/pensione/aumentare la pensione/ versamenti aggiuntivi”
2) I versamenti rateali possono essere sospesi in qualsiasi momento fino a un massimo di due anni dalla scadenza dell’ultima rata pagata. È sempre comunque possibile mettersi in regola con il debito pregresso o decidere di interrompere definitivamente i pagamenti. In quest’ultimo caso il beneficio sulla pensione sarà limitato alle somme versate (fa eccezione il riscatto dei periodi liquidati).
MODULI
Per tutti i tipi di riscatto la domanda si fa direttamente online dalla propria area riservata.
Riferimenti normativi
Regolamento Enpam del Fondo di previdenza generale (art. 10)
Regolamento Enpam del Fondo della medicina convenzionata e accreditata (articoli 9 e seguenti)