La normativa prevede che per esenzione si intenda sospensione totale dell’attività professionale e quindi incompatibilità con la normale fruizione dell’offerta formativa; pertanto i crediti acquisiti durante un periodo di esenzione NON sono ritenuti validi ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nella riunione del 05 marzo 2026, ha però approvato la delibera n. 7/2026 che dispone che:
i sanitari collocati in quiescenza, pur beneficiando dell’esenzione dall’obbligo formativo, possono conseguire crediti ECM e che tali crediti saranno automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi.Ciò significa che solo i crediti conseguiti nel periodo di esenzione da pensionamento saranno ritenuti validi ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM, ad esclusione di quelli conseguiti durante le altre tipologie di esenzione che ricordiamo sono:- malattia - congedo maternità e paternità - congedo per malattia del figlio - adozione e affidamento - congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap - aspettativa per cariche pubbliche elettive - aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale - congedo straordinario per assistenza familiari disabili |
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