07/2021 RINVIATA AL 15 SETTEMBRE 2021 LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO D ALL'ENPAM
Graziella Reposi
Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM ha rinviato al 15 settembre il termine di presentazione del modello D per la denuncia dei redditi liberi professionali dell'anno 2020 all'ENPAM.
Una nuova norma ha recentemente spostato al 15 settembre 2021 la scadenza per pagare alcune imposte, con la conseguenza che molti iscritti avranno a disposizione i dati utili per compilare il modello D ENPAM soltanto dopo il precedente termine del 31 luglio.
Anche l'ENPAM si è adeguato.
07/2021 CONTRIBUZIONE PERCENTUALE SUI REDDITI PROFESSIONALI 2020 NON SOGGETTI AD ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA
Graziella Reposi
La dichiarazione dei redditi libero professionali sarà presente nell'Area Riservata dell'ENPAM e non sarà spedita a mezzo posta agli iscritti non registrati nell'area riservata.
PRECEDENTE SCADENZA: 31 LUGLIO 2021
GLI ALTRI ISCRITTI TROVERANNO IL MODULO G (GENERICO) NEL SITO DELL'ENPAM.
E' POSSIBILE QUINDI STAMPARE IL MODULO G ANCHE SE NON PERSONALIZZATO DAL SITO ENPAM
E' CONSIGLIABILE QUINDI ISCRIVERSI PER TEMPO NELL'AREA RISERVATA
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO INDICIZZATO
- Contributi dovuti sui redditi professionali prodotti nell’anno 2020:
- 19,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria, fino all’importo di € 103.055,00;
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile;
- Aliquota ridotta 9,75% fino ad € 103.055,00 per gli iscritti che contribuiscono - in base ad un rapporto stabile e continuativo - anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.
- Aliquota ridotta 2% per i redditi intramoenia e per i redditi dei partecipanti ai corsi di medicina generale fino ad € 103.055,00
- 9,75% per gli iscritti pensionati del Fondo Generale ENPAM che hanno chiesto di essere ammessi al versamento in misura ridotta fino ad € 103.055,00.
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
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- E’ assoggettato a contribuzione proporzionale il reddito derivante dall’esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non coperto da altra previdenza obbligatoria.
- Sono inoltre soggetti a contribuzione proporzionale i compensi – anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente – che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all’iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. L'indennità di maternità non va dichiarata.
- I pensionati del Fondo Generale, se percepiscono compensi libero professionali, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 50% della contribuzione ordinaria vigente (9,75% per il 2020) salva espressa opzione per la contribuzione intera. L’aliquota dell’1% rimane invariata.
- L’aliquota ridotta del 9,75% si applica dal compimento dei 68 anni (età pensionabile per l’anno 2020 presso il Fondo di Previdenza Generale). Pertanto, a un iscritto che abbia compiuto, ad esempio, 68 anni di età il 1° giugno 2020 (e desidera continuare ad avvalersi della contribuzione in misura ridotta, in quanto già titolare della scelta in presenza dei previsti requisiti), verrà applicata la nuova aliquota del 9,75% a decorrere dal mese di luglio 2021. Per il precedente periodo dell’anno, invece, gli sarà applicata la contribuzione del 2%, scorporato il minimo assoggettato (derivante dalla contribuzione versata alla Quota A, fino al compimento dell'età pensionabile). La scelta dell’aliquota va fatta sul Modello D barrando la casella corrispondente (19,50% oppure 9,75%). In mancanza di una chiara espressione di volontà di contribuzione in forma intera, ai pensionati viene automaticamente applicata l’aliquota ridotta.
CONTRIBUENTI OBBLIGATI
- LIBERI PROFESSIONISTI E DIRETTORI STRUTTURE PRIVATE
I professionisti con partita IVA devono dichiarare alla Quota B i redditi netti di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio professionale anche se svolta in forma associata. Altrettanto dicasi per i Direttori Sanitari di strutture private (case di cura, case di riposo, ecc.). - ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
I medici e gli odontoiatri associati in partecipazione, qualora l’apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, gli amministratori di società od enti con mansioni tipiche della professione. - MEDICI CONVENZIONATI CON IL SSN (medici di base, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale, all’emergenza territoriale ed alla medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti esterni):
I redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il SSN sono già soggetti a contribuzione previdenziale presso i Fondi Speciali ENPAM e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B del Fondo Generale.
I professionisti convenzionati devono, invece, dichiarare eventuali redditi derivanti dalla libera professione. Qualora non sia possibile imputare le singole spese alle varie tipologie di reddito prodotto (da convenzione e da libera professione) la quota di spese da portare in deduzione può essere determinata in proporzione all’incidenza sul reddito professionale totale delle diverse categorie reddituali. - DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI
I redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente sono soggetti a prelievo contributivo presso l’INPDAP o l’INPS e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B.
I LAVORATORI DIPENDENTI POSSONO SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA O IN REGIME DI EXTRA MOENIA. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DIPENDENTI PUBBLICI, PERALTRO, IL CCNL DI CATEGORIA QUALIFICA COME “LIBERO PROFESSIONALI”:
(VEDASI PIÙ AVANTI UN CHIARIMENTO DELL’INPS AL RIGUARDO). |
ATTENZIONE ! Contributi dovuti per la libera professione I medici ospedalieri quando svolgono attività intramuraria o prestazioni occasionali per l’Azienda (gettoni, consulenze, ecc.) devono pagare all’ENPAM su tali proventi libero professionali (non assoggettati da parte dell’Azienda ad altra contribuzione previdenziale) il contributo percentuale del 19,50% o, su loro richiesta da presentare all’ENPAM, del 2%.
Controllare la cifra indicata nel modello CU – dati fiscali – punto 4.
Qualora il reddito di cui al punto 4 fosse superiore a tali cifre occorrerà presentare entro il 31 Luglio all’ENPAM la dichiarazione di responsabilità con la quale vengono autocertificate le somme percepite, compilando inoltre – per coloro che non volessero pagare il 19,50% – la richiesta di contribuzione ridotta al 2%. |
I professori universitari che, unitamente ai redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale, percepiscono compensi per attività di ricerca o consulenza svolta sulla base di convenzioni stipulate dall’Università con soggetti terzi, devono dichiarare i relativi compensi alla Quota B (tali somme sono indicate al punto 4 - dati fiscali del CU).
- COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E A PROGETTO
I medici chirurghi e gli odontoiatri titolari di contratti “co.co.co.” o “a progetto” per lo svolgimento di attività attribuita in virtù della particolare competenza professionale, devono dichiarare i relativi redditi alla Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal datore di lavoro).
IN TALI CASI, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26 LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335); QUINDI NESSUNA TRATTENUTA PREVIDENZIALE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER L’INPS.
- PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE
Le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, poiché attribuite in ragione della particolare competenza professionale, sono imponibili presso la Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal sostituto d’imposta). Ricordo che, a seguito dell’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera ENPAM n. 12/2010, tali soggetti, per la durata del corso di formazione, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione ridotta del 2%. LA BORSA VA DICHIARATA PER INTERO - TITOLARI DI ALTRE BORSE DI STUDIO
I titolari di borse di studio attribuite per le particolari conoscenze professionali (ad esempio attività di ricerca in campo farmaceutico) devono dichiarare alla Quota B le somme percepite a tale titolo (punto 1 della parte “B” del CU rilasciato dal sostituto d’imposta). - LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
I professionisti sprovvisti di partita IVA che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale attribuita per la particolare competenza professionale (ad esempio, partecipazione a convegni / congressi, consulenze tecniche d’ufficio, attività di ricerca in campo sanitario, componenti di commissioni di verifica per conto dell'INPS) devono dichiarare alla Quota B i relativi compensi al netto delle spese sostenute.
SPECIALIZZANDI |
CIRCOLARE INPS Medici dipendenti del SSN iscritti alla ex Gestione INPDAP Contribuzione previdenziale sui compensi percepiti per attività libero L’INPS, in accordo con la ex Gestione INPDAP e l’ENPAM in data 20.04.2012, ha emanato la circolare N. 57 in materia di contribuzione previdenziale riferita agli emolumenti corrisposti per l’attività libero professionale e altre tipologie di attività del personale dirigenziale medico con iscrizione alla ex gestione INPDAP, nonché al Fondo di Previdenza Generale gestito dall’ENPAM. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), gli emolumenti derivanti da tali attività rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Le Aziende Sanitarie, all’atto della compilazione della parte “B” del CU, hanno l’obbligo di differenziare tali proventi inserendoli al punto 2, mentre i compensi corrisposti per lo svolgimento dell’attività istituzionale vengono indicati al punto 1.
ATTIVITA’ EX ART. 60 CCNL 8 GIUGNO 2000 L’art. 60 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN prevede le attività non rientranti nella libera professione intramuraria, quali:
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REDDITI NON ASSOGGETTATI, AD OGGI, ALLA QUOTA B FONDO GENERALE
- eventuali sussidi per malattia o l'indennità di maternità
- eventuali adeguamenti agli studi di settore
- assegni di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca e compensi percepiti per la partecipazione ai corsi di specializzazione (questi ultimi al momento assoggettati alla Gestione Separata INPS);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il S.S.N. (già soggetti ai FONDI SPECIALI ENPAM);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (soggetti all’INPS).
I MEDICI CHE NON ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE NON SONO TENUTI AL CONTRIBUTO E PERTANTO NON DEVONO EFFETTUARE ALCUN ADEMPIMENTO. DOVRANNO PERO' VERIFICARE LA LORO POSIZIONE NEGLI ANNI FUTURI IN CASO DI MUTAMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE.
INVIO MODELLI
iscritto con contribuzione intera (19,50%) MODELLO D/CO |
iscritto con contribuzione ridotta (redditi intra-moenia e partecipanti corso formazione medicina generale 2%) MODELLO D/CR |
iscritto pensionato del Fondo Generale ENPAM con contribuzione ridotta (9,75%) MODELLO D/P |
iscritto che, pur avendo diritto al contributo ridotto, ha scelto l’opzione irrevocabile della contribuzione intera (19,50%) MODELLO I/R |
Chi non riceve i moduli dall’Ente può rivolgersi all’Ordine oppure scaricarli dal sito ENPAM: www.enpam.it, il modello G (generico).
VERIFICA DELL’ESISTENZA DI REDDITI ASSOGGETTABILI
AL CONTRIBUTO PERCENTUALE
Dal Modello Unico 2021 (dichiarazione fiscale) rilevare l’entità del proprio reddito professionale soggetto a contribuzione ENPAM relativo all’anno 2020 al netto delle spese.
Non si dovrà tener conto a tal fine degli emolumenti corrisposti dal SSN per il convenzionamento di medicina generale, pediatria di base, continuità assistenziale, 118, ecc. già assoggettati al contributo ENPAM.
In presenza dei suddetti redditi, oltre a quelli della libera professione, si dovrà calcolare una quota proporzionale delle spese totali indicate nel Mod. Unico, detraibile dal reddito libero professionale, per ottenere l’importo netto da assoggettare al contributo.
Dal Mod. CU punto 4 - dati fiscali (o da altro modello) per i medici ad attività intra moenia rilevare il reddito libero professionale.
Il contributo proporzionale del 19,50% (o del 9,75% e del 2% in caso di ammissione al beneficio del versamento con aliquota ridotta), sarà calcolato dall’ENPAM su tutti i redditi professionali derivanti dall’esercizio della professione medica ed odontoiatrica detraendo dal reddito dichiarato nel modello D il reddito virtuale calcolato sulla base del contributo minimo annuo Quota A comunque dovuto da tutti gli iscritti all’ENPAM al di sotto dell’età pensionabile.
MEDICI E ODONTOIATRI GIÀ PENSIONATI DEL FONDO GENERALE ENPAM
I pensionati del Fondo Generale, se titolari di reddito professionale, possono chiedere entro il 31 Luglio 2021, nell’apposito spazio previsto nel Modello D o con domanda in carta semplice, di essere ammessi al versamento del contributo nella misura intera del 19,50% o ridotta del 9,75% (art. 18 comma 11 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni con L. 111/2011).
SCELTA DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
POSIZIONE | QUANTO |
Pensionati del Fondo Generale ENPAM | 9,75% aliquota ridotta oppure 19,50% aliquota intera su TUTTO il reddito libero professionale netto. |
Chi non aveva conseguito la pensione del Fondo Generale nel 2020 e percepisce solo altre pensioni (es: Inps, ex Inpdap, Fondi speciali Enpam, complementare). |
9,75% aliquota ridotta oppure 19,50% aliquota intera. |
Ospedalieri titolari redditi intramoenia o partecipanti a corsi di formazione in medicina generale |
2% |
DOMANDA PER LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA AL 9,75%
PER COLORO CHE NE HANNO DIRITTO
MEDICI E ODONTOIATRI CHE POSSONO CHIEDERE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RIDOTTO DEL 9,75% AVENDO UN REDDITO PROFESSIONALE SUPERIORE A € 4.308,41 O A € 7.956,87. |
- I Medici libero professionisti, già assoggettati a contribuzione obbligatoria quali dipendenti, o convenzionati o pensionati presso altri Enti previdenziali possono presentare domanda al fine di ottenere di pagare il contributo ridotto del 9,75%.
Anche i partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale ed i titolari di redditi intramoenia possono chiedere la contribuzione ridotta al 2%.
La domanda di contribuzione ridotta può essere presentata soltanto se, oltre ai requisiti previsti dalle norme, esiste anche un reddito professionale, al netto delle spese sostenute per produrlo e non già assoggettato ad altra ritenuta previdenziale obbligatoria, superiore a € 4.308,41 o a € 7.956,87. IN CASO CONTRARIO NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA.
L’iscritto che perda i requisiti fissati per godere della contribuzione ridotta deve darne comunicazione all’E.N.P.A.M. (tramite il modello D o specifica dichiarazione di responsabilità) entro la scadenza fissata per l'anno successivo.
Hanno facoltà di presentare domanda di contributo ridotto per il versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta del 9,75%:
- gli iscritti che contribuiscono già ad altre forme di previdenza obbligatoria; dipendenti pubblici (ospedali, AASSLL, ecc.); privati (case di cura, ecc.); convenzionati (medici generici, medici titolari di continuità assistenziale, 118, specialisti ambulatoriali o specialisti esterni convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale);
- gli iscritti non pensionati dell’ENPAM Fondo Generale che siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio (pensionati INPS, INPDAP, Fondi Speciali dell’ENPAM, ecc.).
I soggetti di cui ai punti a) e b), se non lo avessero già fatto, dovranno provvedere ad inviare all’ENPAM per raccomandata o in via telematica entro il 31 luglio 2021 il Modello D 2020 compilando la richiesta di contribuzione ridotta unitamente ad un documento o ad un’autocertificazione in carta libera attestante la loro condizione di dipendenti o pensionati di altri enti previdenziali con la data di inizio di tale stato, senza l’obbligo dell’autentica della firma. Nel certificato o nell’autocertificazione devono essere indicati: la data di inizio del rapporto, il tipo del rapporto di lavoro e, nel caso si tratti di pensionati di altri Enti ma non dell’ENPAM, l’Ente che eroga la pensione obbligatoria, nonché la data d’inizio di erogazione della pensione; NESSUNA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ACCLUSA ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA DEL 9,75% DA PARTE DEGLI ISCRITTI CHE SONO TITOLARI DI UN RAPPORTO DI CONVENZIONE CON IL SSN, CON VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE PRESSO I FONDI SPECIALI DELL’E.N.P.A.M. (GENERICI, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, 118, AMBULATORIALI E SPECIALISTI ESTERNI). PER TALI ISCRITTI L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CHE DANNO TITOLO ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA VERRÀ EFFETTUATO D’UFFICIO DALLE COMPETENTI STRUTTURE DELL’ENPAM.
- Chi aveva già provveduto negli scorsi anni a presentare domanda di contributo ridotto NON DEVE RIPETERE LA DOMANDA. L’ENPAM provvederà ad inviare all’interessato l’apposito modello Mod. D/CR per la denuncia del reddito.
Qualora la domanda di contribuzione ridotta venisse presentata oltre il termine del 31/07/2021 si intenderà riferita agli eventuali redditi professionali prodotti nell’anno 2021 da denunciare nel 2022. |
QUANDO NON SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA
Quando il sanitario, pur avendo diritto al contributo ridotto (perché è nella condizione di cui ai punti soprariportati a e b) non ha prodotto reddito professionale nell’anno 2020 oppure ha conseguito un reddito professionale netto inferiore a € 4.308,41 o € 7.956,87 (a seconda dell’età e delle condizioni di pagamento del contributo minimo Quota A). Pertanto non potrà essere spedito all’ENPAM il modello D 2020 (dichiarazione redditi) in quanto nessuna domanda di contribuzione ridotta può essere presentata dai medici che nel 2020 hanno prodotto un reddito netto da libera professione inferiore a € 4.308,41 o € 7.956,87 avendo essi già pagato la contribuzione minima della Quota A dell’ENPAM corrispondente appunto a tale soglia di reddito.
OPZIONE DALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA ALL'ALIQUOTA INTERA AL 19,50%
Coloro che sono stati ammessi a pagare il contributo ridotto e desiderano successivamente incrementare i contributi ai fini pensionistici possono optare per il versamento della contribuzione intera del 19,50%. SOTTOLINEO IN PROPOSITO CHE, AL FINE DI EVITARE UNA ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO, E' STATA STABILITA L'IRREVOCABILITA' DI QUESTA SECONDA SCELTA EFFETTUATA.
CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DA PARTE DELL’ENPAM E PAGAMENTO
LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO VERRANNO EFFETTUATE - SULLA BASE DEI DATI INDICATI DAGLI INTERESSATI NEI MODELLI D/2020 - A CURA DEGLI UFFICI DELL’ENPAM, CHE PROVVEDERANNO A COMUNICARE O NELL'AREA RISERVATA TELEMATICAMENTE OPPURE PER LE VIE POSTALI AGLI STESSI GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DOVUTI, TRAMITE LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO, CON APPOSITI BOLLETTINI MAV, DA PAGARE IN UN’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021. UNITAMENTE AI MAV SARÀ INVIATO UN PROSPETTO ESPLICATIVO DEL CALCOLO EFFETTUATO PER DETERMINARE L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO.
IL MANCATO RICEVIMENTO DEL BOLLETTINO MAV NON ESONERA DALL’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO. IN TAL CASO È NECESSARIO CONTATTARE LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO AL SEGUENTE NUMERO VERDE:
800.24.84.64.
SE L’INTERESSATO È REGISTRATO AL SITO ENPAM È POSSIBILE STAMPARE UN DUPLICATO DEL MAV.
CON IL DUPLICATO È POSSIBILE VERSARE TRAMITE QUALSIASI BANCA, MA NON ALLA POSTA.
PAGAMENTO TRAMITE ADDEBITO BANCARIO
E' possibile chiedere che i contributi previdenziali vengano addebitati direttamente sul proprio c/c. La domanda si presenta dall’area riservata del sito www.enpam.it. E' sufficiente compilare il modulo telematico di “Autorizzazione addebito diretto – Fondazione Enpam” segnalando il codice IBAN della propria banca.
La domiciliazione bancaria fa risparmiare le spese postali, supera il rischio di dimenticare le scadenze e che la corrispondenza vada persa.
Per gli iscritti che hanno già presentato richiesta di addebito diretto entro marzo 2021:
- l’addebito diretto vale sia per i contributi di Quota A che di Quota B.
Per chi ha fatto domanda di addebito diretto da aprile in poi avrà le seguenti possibilità:
- la Quota A dovrà essere pagata con i bollettini Mav inviati dall’Enpam. L’addebito diretto decorrerà dal prossimo anno;
- per il pagamento della Quota B invece l’addebito diretto partirà da quest’anno ad ottobre.
Con la domiciliazione bancaria tutti i contributi possono essere pagati in unica soluzione (31.10) oppure in due (31.10, 31.12) o cinque rate (31.10, 31.12, 28.02, 30.04, 30.06.2022), le ultime 3 rate sono maggiorate del solo interesse legale che attualmente corrisponde allo 0,5% annuo.
MEDICI CHE HANNO MODIFICATO L’ATTIVITÀ NEL CORSO DELL’ANNO 2020
I medici che nel corso del 2019 hanno modificato la propria posizione lavorativa (per iscrizione ad altra previdenza obbligatoria e sempreché il reddito libero professionale sia eccedente il reddito minimo) hanno diritto all’eventuale richiesta di contribuzione ridotta (che avrà effetto dal mese successivo a quello della nuova condizione lavorativa che dà diritto alla riduzione).
In tal caso il reddito libero professionale e relativo contributo verranno calcolati dall’ENPAM in dodicesimi.
- Per i neo iscritti dal 2019 l’ENPAM calcolerà il limite di € 4.308,41 o € 7.956,87 in dodicesimi, cioè nella misura esatta rispondente al contributo minimo dovuto per il 2020.
DICHIARAZIONE ON LINE PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI REGISTRATI AL SITO WWW.ENPAM.IT
- Il modello D può essere compilato on line nella propria area riservata su www.enpam.it. In caso di errore, è sufficiente ricompilare il modello on line: fa fede infatti l'ultima versione inviata. Se non si riceve una e-mail di conferma occorre ripetere la compilazione. Nella dichiarazione online occorre arrotondare la parte decimale 65,50 e 65,51 diventano 66,00; 65,49 diventa 65,00.
Chi non potesse registrarsi nell'area riservata del sito può utilizzare il modello G (generico) reperibile sul sito ed inviarlo per raccomandata (senza avviso di ricevimento) a ENPAM - Servizio Contributi ed Attività Ispettiva - CP 7216 - 00162 Roma (indirizzo da verificare) - Nell'area riservata è possibile scaricare il Modello D.
- Ai fini delle detrazioni fiscali di cui alla dichiarazione 2022, relativa ai redditi dell’anno 2021, coloro che hanno smarrito la ricevuta del bollettino MAV per la quota B pagata per il 2020 potranno acquisire online tale documento il prossimo anno.
- E’ possibile anche acquisire le certificazioni dei pagamenti effettuati a titolo di regime sanzionatorio per la quota B.
SANZIONI
L’attuale regime sanzionatorio prevede, in caso di ritardo nell’invio del Modello D, l’applicazione di una sanzione in misura fissa pari a € 120,00. Per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti è prevista:
- una sanzione in misura fissa pari all’1% del contributo, qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2022);
- qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine, una sanzione, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo.
SONO A DISPOSIZIONE PER LA CONSULENZA ALL'ISCRITTO O A PERSONA DI SUA FIDUCIA MUNITA DI DELEGA, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO. |
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI
Tipo di attività svolta
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Ammontare del reddito libero professionale netto sul quale pagare |
Adempimenti connessi alla contribuzione percentuale |
Medico esclusivamente libero professionista, collaboratori coordinati e a progetto, titolari di altre borse di studio, lavoratori occasionali, al di sotto dell’età pensionabile ENPAM Fondo Generale I partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale possono pagare il 2% o il 19,50% |
a) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: inferiore a € 4.308,41 esente - da 40 anni: inferiore a € 7.956,87 esente |
- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2021
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b) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: superiore a € 4.308,41 soggetto - da 40 anni: superiore a € 7.956,87 soggetto |
- deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2021 entro il 31 luglio 2021. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2021
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Medico dipendente (*)(•) o convenzionato titolare con il SSN, oppure titolare di trattamento pensionistico obbligatorio (ex I.N.P.D.A.P., I.N.P.S., Fondi Speciali E.N.P.A.M. ecc.) al di sotto dell’età pensionabile Fondo Generale ENPAM (*) il reddito “intramoenia, intra moenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc.” prodotto nel 2020, se supera € 4.308,41 o € 7.956,87, obbliga al versamento del contributo del 19,50%. Può essere a scelta dell'interessato, ridotto al 2%. L’importo percepito è inserito nel mod. “CU” al rigo 4 o altro stampato; modello che al medico viene rilasciato dal datore di lavoro
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a) Come sopra
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- non deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2021), e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta (Mod. CR) |
b) Come sopra
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- può presentare la domanda di contributo ridotto allegando documento o autocertificazione in carta libera attestante tale diritto e la decorrenza dello stesso e presentare la dichiarazione all’ENPAM Mod. D 2021. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2021 (2 novembre) oppure - può scegliere il pagamento al 19,50%, presentare la dichiarazione Mod. D 2021. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2021 (2 novembre) |
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c) Non ha reddito libero professionale
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- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2021 e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta |
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Medico già pensionato dell'E.N.P.A.M. del Fondo Generale, esercente la libera professione |
d) L’intero importo qualunque sia il suo ammontare
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- deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2021) scegliendo l’aliquota contributiva: 9,75% o 19,50% |
Il reddito libero professionale deve essere considerato con esclusione delle voci inerenti e comunque connesse a rapporti già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi Fondi Speciali ENPAM, INPDAP, INPS, ecc.) ed al netto della quota proporzionale delle spese sostenute per produrlo. Le somme versate all’ENPAM per il contributo percentuale sono interamente detraibili ai fini fiscali dall’imponibile IRPEF ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR (DPR 917/1986). |