11/2020 SUSSIDI ENPAM NEI CASI DI ISOLAMENTO E DI QUARANTENA
Graziella Reposi
Nel corso della prima ondata epidemica non sono state poche le difficoltà per istruire le pratiche ENPAM relative ai periodi di quarantena, quando il documento rilasciato dall’Autorità Sanitaria per la quarantena o l’isolamento non sempre veniva reputato consono dall’ENPAM per accedere alle indennità di quarantena previste dall’Ente oppure - in alternativa per i medici convenzionati - all’indennità di malattia coperta per il primo mese dalla Cattolica e dal secondo mese in avanti dall’ENPAM; mentre per i medici liberi professionisti all’indennità erogata dall’ENPAM dal 31° giorno di malattia.
Il 12 ottobre scorso il Ministero della Salute, con apposita circolare, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica e, delle nuove evidenze scientifiche, ha ritenuto di effettuare una nuova valutazione, chiarendo la definizione e la distinzione fra questi due termini:
- La QUARANTENA, secondo il documento del Ministero, “si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi”. In particolare, la quarantena riguarda le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso di positività confermato e identificato dall’Autorità Sanitaria. In caso di contatto stretto si aprono due possibilità: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
E’ trattato come un caso di quarantena anche chi, non essendo positivo al Covid-19, deve isolarsi dalla comunità per eventuali altri motivi stabiliti dalle Autorità (es: quando si rientra da determinati paesi e si è isolamento forzato in attesa del tampone).
La prima condizione dà diritto ad accedere al contributo sostitutivo del reddito per quarantena erogato dall’Enpam, mentre l’isolamento di chi è risultato positivo al Covid-19 (e quindi malato) dà diritto all’inabilità temporanea (malattia).
Quindi per il diritto ai sussidi ENPAM per la quarantena occorre tener presente la differenza fondamentale tra quarantena e isolamento (malattia).
Di conseguenza lo stato di quarantena in assenza di positività, dà diritto al sussidio Enpam, mentre lo stato di quarantena (isolamento) con positività al Covid-19 è invece considerato malattia.
- “L’ISOLAMENTO dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 – si legge nel testo – si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione”.
Da ciò consegue che:
STATO DI QUARANTENA SENZA POSITIVITA’ AL COVID
Convenzionati SSN:
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STATO DI QUARANTENA (O ISOLAMENTO) CON POSITIVITA’ AL COVID
Convenzionati SSN:
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Ad ulteriore chiarimento riporto una tabella per tutte le categorie professionali (fonte ENPAM)
LE TUTELE PER MEDICI E DENTISTI AFFETTI DA COVID-19 O IN QUARANTENA
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Malattia (tutti i casi in cui si è positivi al Covid-19) |
Quarantena ordinata dall’autorità sanitaria (non positivi al Covid-19) |
Dipendenti pubblici |
La retribuzione viene mantenuta |
La quarantena è stata parificata a ricovero ospedaliero, dunque la retribuzione viene mantenuta |
Medici di medicina generale, di continuità assistenziale, emergenza territoriale |
Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia della Cattolica stipulata da Enpam. Dal 31° giorno interviene l’Enpam con l’inabilità temporanea |
Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha previsto un’indennità giornaliera |
Pediatri di libera scelta |
Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente stipulata dai singoli interessati. Dal 31° giorno interviene l’Enpam con l’inabilità temporanea |
Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha previsto un’indennità giornaliera. |
Libri professionisti |
Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente stipulata dai singoli interessati. Dal 31° giorno interviene l’Enpam con l’inabilità temporanea |
Enpam erogherà il sussidio sostitutivo del reddito come previsto nei casi di calamità naturale (87,78 euro al giorno). |
Specialisti ambulatoriali |
Se a tempo indeterminato: la retribuzione viene mantenuta per i primi 180 giorni; Enpam interviene dal 181°. Se a tempo determinato: Enpam interviene dal 1° giorno di assenza sino a quando il medico ha diritto a conservare l’incarico senza compenso
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Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha previsto un’indennità giornaliera. |
Specialisti esterni |
Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente stipulata dai singoli interessati. Dal 31° giorno interviene l’Enpam con l’inabilità temporanea |
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